Statuto

Associazione Terra.0
C.F. 93156660420
Presidente: Jonas Muraro
EMail: terrapunto0@gmail.com   PEC:  terrapunto0@pec.it

Scarica lo Statuto in formato PDF

TERRA.0
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)
ART. 1
(Denominazione, sede e durata)
E’ costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “codice del terzo settore “) e successive modifiche, una associazione, avente la seguente denominazione:
“Terra.0 APS”, da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel comune di Ancona e con durata illimitata.
ART. 2
(Scopo, finalità e attività)
Art. 2.1 : Scopo e finalità
L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:
– promozione di modelli di comportamento e di produzione incentivanti il rispetto e il ripristino ambientale;
– promozione attiva di una cultura di solidarietà, di rispetto e di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo come previsto dalla Costituzione;
– promozione di modelli di agricoltura sostenibile, atti alla costituzione di un equilibrio tra gli ecosistemi e le necessità produttive;
– promozione di modelli di alimentazione sostenibile, nel rispetto e in attuazione della definizione di diete sostenibili promossa dalla FAO: “Le diete sostenibili sono diete a basso impatto ambientale che contribuiscono alla sicurezza alimentare e nutrizionale nonché a una vita sana per le generazioni presenti e future. Le diete sostenibili concorrono alla protezione e al rispetto della biodiversità e degli ecosistemi, sono accettabili culturalmente, economicamente eque e accessibili, adeguate, sicure e sane sotto il profilo nutrizionale e, contemporaneamente, ottimizzano le risorse naturali e umane”;
– promozione di azioni miranti al rispetto e alla salvaguardia delle biodiversità ambientali, agricole, etniche e culturali; valorizzazione delle specificità, intese come valore aggiunto di ricchezza di ogni comunità nonché azioni mirate alla salvaguardia e al sostegno delle minoranze etniche e dei popoli minacciati;
– promozione in via prioritaria dello studio e della diffusione di capisaldi per la concretizzazione di un efficace modello di vita sostenibile, tra i quali vi è la teoria macrobiotica, da considerarsi non solo sotto l’esclusivo profilo alimentare;
– collaborazione con tutte le realtà della società civile, a prescindere dalla loro forma, impegnate in attività coerenti con i propri scopi statutari.
Art. 2.2 : Attività
Ai fini della realizzazione delle proprie finalità, l’Associazione:
a) Promuove progetti a carattere scientifico atti alla dimostrazione della validità di modelli e pratiche ambientalmente sostenibili, siano essi sotto il profilo agricolo, alimentare, sociale, culturale, economico etc.
b) Organizza azioni a diretto carattere ambientale, tra le quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, progetti di riforestazione, sostegno alle azioni di riciclo e gestione dei rifiuti, mobilità sostenibile, etc.
c) Organizza iniziative di divulgazione sui temi associativi, a livello nazionale e locale (convegni, congressi, conferenze, corsi rivolti ai soci, corsi di formazione, etc.)
d) Produce e distribuisce, sia direttamente sia tramite associazioni, società di capitali, etc. ad essa collegate, materiale informativo e pubblicazioni sia in forma stampata che telematica;
e) Promuove e diffonde modelli di tracciabilità e trasparenza informativa nelle filiere produttive;
f) Promuove raccolte fondi su temi e azioni specifici;
g) Promuove azioni pubbliche di sensibilizzazione su specifici temi, tra cui campagne a carattere locale, regionale o nazionale;
h) Promuove e sostiene campagne di protezione ambientale, delle minoranze etniche e dei popoli minacciati;
i) Nell’ambito della valorizzazione di modelli agricoli produttivi ambientalmente sostenibili, promuove la diffusione di prodotti agricoli realizzati in coerenza con le finalità associative;
l) Partecipa e/o concorre alla costituzione di enti, quale che ne sia la natura (società di capitali, associazioni, fondazioni, centri studi, comitati scientifici, etc.), nei limiti previsti dalla legislazione e nel rispetto delle finalità associative;
m) Promuove ogni tipo di attività e di iniziativa, purché coerente con le finalità associative.
L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e/o discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati, e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell’Organo di amministrazione.
L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
ART. 3
(Ammissione e numero di associati)
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
Nel caso di persone fisiche, chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare domanda alla sezione locale, la quale dovrà contenere:

– l’indicazione di nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

– la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti, e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organismi associativi.
Nel caso di ETS, la domanda dovrà essere presentata al Consiglio Direttivo Nazionale, e dovrà contenere:

– l’indicazione di: nome dell’Ente, sede legale, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

– la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti, e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organismi associativi.
Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata a cura dell’Organo direttivo, nel libro degli associati.
L’Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare a deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Nel caso delle persone fisiche, qualora la domanda di ammissione non sia accolta dalla sezione locale, chi l’ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci
l’assemblea della sezione locale che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
Nel caso degli Ets, qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l’ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci il collegio dei garanti.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
ART. 4
(Diritti e obblighi degli associati)
Gli associati hanno il diritto di:
– eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
– esaminare i libri sociali;
– essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
– frequentare i locali dell’associazione;
– partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
– concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
– essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
– prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
– fruire di tutti i servizi promossi dall’Associazione;
– fruire di tutte le convenzioni stipulate dall’Associazione;
– fare parte dell’elettorato attivo e passivo, nei modi e negli spazi previsti dal presente Statuto. Nel caso di soggetti minori, il diritto di voto e di elettorato attivo viene esercitato da chi ne ha la potestà genitoriale o la tutela legale. Nel caso di ETS, il diritto di voto e di elettorato attivo e passivo spetta al legale rappresentante.
Gli associati hanno l’obbligo di:
– rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni, il codice etico e le delibere degli organismi dirigenti;
– svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
– versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall’Assemblea Nazionale ;
– di rimettere agli organi di giustizia interna la risoluzione delle eventuali controversie emerse nello svolgimento della vita associativa.
ART. 5
(Perdita della qualifica di associato)
La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, e/o nei seguenti altri casi:

– mancato pagamento della quota associativa entro 4 mesi dalla scadenza prevista;

– motivato mancato rinnovo della quota;
può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dei Consigli di Sezione.
Ai Soci, in rapporto alla gravità delle infrazioni e/o delle trasgressioni compiute, possono essere applicati i provvedimenti disciplinari del richiamo, dell’ammonizione scritta, della sospensione temporanea, dell’esclusione previsti da apposito regolamento interno.
I provvedimenti disciplinari sono comminati dal Consiglio di Sezione di appartenenza, previa contestazione del comportamento all’interessato, che deve essere messo in condizione di conoscere:
a) oggetto del procedimento promosso e fatti contestati;
b) organo e persona responsabile del procedimento;
c) data entro la quale deve concludersi il procedimento;
d) termine entro cui può presentare le proprie controdeduzioni, e modalità attraverso le quali possa avere la possibilità di essere sentito sui fatti.
Nei casi di particolare gravità, il Consiglio di Sezione può deliberare l’esclusione o la sospensione temporanea del socio fino al termine del procedimento. In tali casi, l’esclusione o la sospensione sono immediatamente esecutive.
Avverso la deliberazione sul provvedimento disciplinare comminato dal Consiglio di Sezione, il socio potrà fare ricorso presso il Collegio dei Garanti, il quale deciderà, in grado unico, in merito.
L’associato può sempre recedere dall’associazione.
Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all’Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.
La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
ART. 6
(Organi)
Gli organi dell’Associazione sono:
a) Assemblea Nazionale
b) Consiglio Direttivo Nazionale
c) Presidente
d) Organo di controllo
e) Collegio dei garanti
f) Sezioni Locali.
ART. 7
(Assemblea)
L’Assemblea Nazionale è il massimo organo dell’associazione Terra.0. Spetta all’Assemblea il compito di delineare le linee di azione dell’Associazione atte al perseguimento delle finalità sociali.
L’Assemblea è formata dai membri del Consiglio Direttivo Nazionale, dai coordinatori delle sezioni locali, da un ulteriore delegato per sezione ogni 200 membri iscritti o frazione di duecento, e dai legali rappresentanti delle ETS o associazioni senza scopo di lucro. La quota di delegati da ogni sezione è modificabile dall’Assemblea Nazionale senza che ciò sia oggetto di modifica statutaria, al fine di garantire un numero di membri che ne assicuri la corretta operatività.
Ciascun membro rappresentante ha un voto.
La convocazione dell’Assemblea è effettuata dal Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione, e l’ordine del giorno, spedita almeno 20 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati, mediante lettera raccomandata a/r, email o altra forma equipollente che assicuri la presa visione da parte del destinatario.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto di cassa nel caso previsto dalla legge.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio Direttivo Nazionale , dietro richiesta motivata da almeno un decimo dei membri o, con provvedimento di urgenza, dall’eventuale Organo di Controllo o dal Collegio dei Garanti.
L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

– definisce le linee guida generali secondo le quali deve operare il Consiglio Direttivo;

– nomina e revoca i componenti dell’Organo Nazionale. si demanda al regolamento interno per stabilire i tempi e le modalità di elezione dei membri;

– approva il bilancio d’esercizio;

– delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art.28 del Codice del terzo settore, e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;

-approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

– approva la quota associativa annuale;

– approva deroghe alle modalità previste dallo statuto di composizione dell’Assemblea stessa, per quanto riguarda il meccanismo di assegnazione dei delegati ad ogni sezione;

– approva l’apertura e la chiusura di sezioni locali;

– approva gli importi per le indennità di carica previste per uno o più consiglieri;

– nomina l’organo di revisione nei casi previsti dalla legge;

– delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto, in proprio o per delega.
Le delibere dell’assemblea ordinaria, sia in prima che seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei presenti.
I componenti del Consiglio Direttivo Nazionale non partecipano alle votazioni inerenti ordini del giorno di loro responsabilità.
L’Assemblea straordinaria delibera in merito a:

– modifiche inerenti lo statuto e l’atto costitutivo;

– approvazione del Codice Etico e delle sue modifiche;

– adesione dell’Associazione a reti associative, così come definite dall’art. 41, D.lgs. 3/7/17 n. 117;

– approvazione di tutti gli atti inerenti la costituzione e/o il possibile concorso dell’Associazione in enti perseguenti finalità congruenti con le proprie finalità associative;

– approvazione di tutti gli atti di gestione economica straordinaria (acquisto di beni immobili, stipula di mutui, etc.);

– scioglimento, fusione, scissione o trasformazione dell’Associazione.
L’assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza dei almeno metà più uno degli aventi diritto, e in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3 degli aventi diritto.
Le delibere dell’assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti, ad eccezione della delibera di scioglimento, fusione, scissione o trasformazione dell’Associazione.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati. Stessa cosa dicasi per la fusione , scissione o trasformazione della Associazione.
Art 8
(Consiglio Direttivo)
Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea Nazionale, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Rientra nella sfera di competenza dell’Organo di amministrazione tutto quanto non sia, per Legge o per Statuto, di pertinenza esclusiva dell’Assemblea Nazionale o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

– eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;

– formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea Nazionale;

– predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

– predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio; — deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati nel caso di ETS;

– deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

– stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

– curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;

– implementare tutte le attività coerenti con le linee programmatiche delineate dall’Assemblea Nazionale;

– promuovere raccolte fondi;

– promuovere campagne a carattere locale, regionale o nazionale vertenti su specifiche tematiche associative;

– assumere personale dipendente o stipulare contratti di consulenza o di prestazione di servizi a carattere continuativo;

– Ricoprire un ruolo di coordinamento delle attività effettuate presso le sezioni locali.
Il Consiglio Direttivo è formato 8 componenti, nominati dall’Assemblea Nazionale per la durata di 4 anni, e rieleggibili.
La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate, ovvero indicate dagli enti associati; si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Viene assicurata la parità di genere, con la presenza di almeno 1/3 dei consiglieri appartenente al genere meno rappresentato. Si demanda al regolamento interno per la presentazione delle candidature e le modalità di elezione.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualunque sia il numero dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con la maggioranza dei presenti; in caso di pareggio, al Presidente viene attribuito un voto doppio. L’assenza consecutiva a 3 riunioni senza giustificato motivo è causa di decadenza dalla carica di Consigliere.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore, o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Art 9
(Il Presidente)
Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione — nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio — e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente è eletto dall’Assemblea Nazionale. Sono demandate al regolamento interno le modalità per l’elezione e la presentazione della candidatura.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo, e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea Nazionale con la maggioranza dei presenti. Può essere rieletto per un massimo di due mandati consecutivi.
Il Presidente :
1 convoca e presiede il Consiglio Direttivo, verificando che siano attuate le direttive disposte dall’Associazione Nazionale;
2 svolge le funzioni del Consiglio Direttivo in caso di motivata urgenza decisionale e operativa.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni; anch’esso viene eletto dall’Assemblea Nazionale. Si rimanda al Regolamento interno per la nomina.
Art 10
(Organo di controllo)
L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1,art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
È facoltà dell’Assemblea Nazionale istituire tale organo anche quando le fattispecie di cui al comma precedente non siano realizzate.
Art 11
(Sezioni locali)
Ai fini della ottimizzazione della propria attività, l’Associazione può costituire singole sezioni, svolgenti funzione di coordinamento locale. Le sezioni assumono la denominazione di : “Associazione Terra.0 — Sezione di …… . Il numero minimo di soci iscritti ad una sezione affinché possa essere costituita o mantenuta è stabilito mediante apposita delibera del Consiglio Direttivo Nazionale.
La gestione delle sezioni è affidata al Consiglio di Sezione, composto dal Coordinatore di Sezione e da altri 4 consiglieri, e votato dai soci dell’Associazione iscritti presso la Sezione. I limiti di mandato del coordinatore sono regolamentati secondo le previsioni dell’art. 1711 c.c.
Il Consiglio di Sezione è tenuto a rendicontare la propria attività al Consiglio Direttivo Nazionale almeno 2 l’anno; entro il 28 febbraio è tenuto alla presentazione al Consiglio Direttivo Nazionale di un resoconto dettagliato economico–finanziario dell’attività svolta durante l’esercizio precedente, ed entro il 15 dicembre a presentare al Consiglio Direttivo Nazionale un programma delle attività e della gestione economico–finanziaria per l’anno successivo.
Le Sezioni locali hanno compito di svolgere l’attività di tesseramento per l’Associazione, e da esso traggono sostentamento tramite il trattenimento di una percentuale delle quote sociali. La definizione di tale percentuale è stabilita tramite delibera dell’Assemblea Nazionale.
Le Sezioni Locali devono attenersi nella propria azione alle previsioni del presente Statuto, del Codice Etico e di ogni delibera dell’Associazione Nazionale, nonché ad uno specifico regolamento di Sezione approvato dall’Assemblea Nazionale.
Le Sezioni devono riunire i soci iscritti entro il 31 gennaio di ogni anno per la nomina dei delegati della Sezione in Assemblea Nazionale, ed entro le scadenze previste dal precedente comma 5 per la definizione dei rendiconti consuntivi e preventivi.
Il Consiglio Direttivo Nazionale, in presenza di una mancata coerenza associativa nella gestione delle sezioni, ed in mancanza di cambiamenti correttivi a fronte di richiami, può convocare una riunione di sezione di urgenza e procedere alla destituzione del Consiglio di Sezione e a nuova elezione. Può inoltre, laddove lo ritenga opportuno, sottoporre all’Assemblea Nazionale la proposta di chiusura della sezione.
ART. 12
(Revisione legale dei conti)
Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile, e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
ART. 13
(Bilancio di esercizio)
L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. In nota integrativa dovrà essere ravvisabile la divisione dell’imputazione tra il Nazionale e le Sezioni locali.
Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio, e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. Deve essere inoltre separata e ravvisabile la divisione delle entrate e delle spese relative alla attività istituzionale e alle attività complementari.
ART. 14
(Patrimonio)
Il patrimonio dell’associazione –– comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate –– è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
ART. 15
(Divieto di distribuzione degli utili)
Ai fini di cui al precedente art. 14, l’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
ART. 16
(Risorse economiche)
L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.
ART. 17
(Bilancio sociale e informativa sociale)
Nel caso in cui cui l’Associazione raggiunga determinate soglie dimensionali allora:
a) Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano i 100 mila euro annui
L’associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati .
b) Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano 1 mln di euro annui
L’associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.
ART. 18
(Libri)
L’associazione deve tenere i seguenti libri:
– libro degli associati, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
– registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità stabilite dal regolamento interno. .
ART. 19
(Volontari)
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
ART. 20
(Lavoratori)
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% dei l numero degli associati.
ART. 21
( Clausola compromissoria )
I Soci si obbligano, con la richiesta di adesione, a devolvere l’esclusiva competenza per la risoluzione delle controversie attinenti lo svolgimento dell’attività associativa tra soci, e o tra gli organi associativi, alla Sezione Locale di appartenenza, ovvero, nei casi e nelle modalità previsti dal presente Statuto, al Collegio dei Garanti.
ART. 22
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)
Nel caso in cui il Consiglio Direttivo Nazionale ravveda la mancanza dei presupposti che hanno dato origine all’Associazione, può proporne lo scioglimento. Lo scioglimento dell’associazione è pronunciato esclusivamente dall’Assemblea dei Soci, con voto favorevole di componenti che rappresentino almeno i 3/4 degli associati.
In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati.
ART. 23
(Rinvio)
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Statuto
Torna su